L'investigatore privato e le attività lecite

L'investigatore privato nello svolgimento delle sue indagini non può utilizzare o porre in essere comportamenti non consentiti dalla legge ed in particolare vietati dal codice penale e dalla normativa privacy. In primo luogo dobbiamo dire che l'investigatore privato per essere autorizzato a svolgere un'indagine investigativa deve aver ricevuto un mandato scritto volto a tutelare un diritto in sede giudiziaria da parte del committente. In ogni caso le indagini dovranno rispettare la normativa privacy e il codice penale al fine di non incorrere in reati. In alcun modo l'investigatore privato, nel ricercare prove di un'infedeltà coniugale o di un'infedeltà di un dipendente, può ad esempio spiare le chat del telefono della persona indagata o ad esempio compiere intercettazioni oppure rilasciare tabulati telefonici al cliente ecc. ecc. Tutte queste attività sono vietate sia dalla normativa privacy sia dal codice penale che punisce con la reclusione i trasgressori di tali reati.  

L'investigatore privato nello svolgere le indagini può però ad esempio utilizzare particolare tecnologie come ad esempio i g.p.s. (Global Position System) consentito sia dal decreto ministeriale 269/2010 sia dalle diverse sentenze di Cassazione in materia di investigazioni. 

Le prove fornite in modo lecito, dall'investigatore privato autorizzato, sono, infatti, producibili in giudizio a differenza di tutte quelle prove che se acquisite in maniera fraudolenta e/o comunque contra legem possono essere oggetto di denuncia/querela.

Un buon investigatore privato sarà in grado, quindi, di fornire le prove di cui necessitate senza dover ricorrere a strumenti o attività non consentite dalla legge.

Per un preventivo gratuito potete contattarci telefonicamente o venirci a trovare nelle nostre sedi di Roma e Brescia al fine di potervi consigliare la giusta strategia investigativa per ottenere in modo lecito le prove di cui necessitate.