Stalking, abusi e molestie


Molti sono i casi in cui sentiamo parlare di reati inerenti ad atti persecutori ( cosiddetto “stalking”), realizzati dal soggetto persecutore nei confronti della sua vittima: condotte vessatorie (minacce che siano telefoniche o personali, molestie, atti lesivi…) che inducono la persona che le subisce, ad un disagio fisico e psicofisico.

 

Numerosi gli studi eseguiti in merito al fenomeno dello stalking, che hanno fatto si di poter dividere in 2 categorie tali atti persecutori:

 

 

A)   comunicazioni persecutorie, le quali vengono attuate attraverso apparecchi telefonici (ad es. telefonate frequenti con anonimo, sms, e-mail…), i cosiddetti Cyberstalking, oppure intimidazioni mediante graffiti ( che siano poste su muri di fronte la vostra abitazione, sulla porta d’entrata del vostro appartamento, su strada…);

 

B)   contatti attuati personalmente (stalking fisico) attraverso veri e propri pedinamenti (visite opprimenti a lavoro, in luoghi da voi frequentati in modo abitudinario, sotto la vostra abitazione…)

 

Nella maggior parte dei casi, alla prima segue la seconda.

Possiamo diversificare 4 tipologie di stalker in base ai svariati bisogni che spingono tale soggetto a porre in essere atti persecutori nei confronti della vittima in scelta:

 

1)    il corteggiatore incompetente: l’opprimente. Quando non riesce ad ottenere i risultati desiderati, il suo comportamento può sfociare nell’aggressività; non persistente, ma tende a cambiare il suo obiettivo da raggiungere;

 

2)    l’oltraggiato: colui che cerca la “vendetta” a causa magari di un danno o torto ricevuto;

 

3)    il rifiutato: il classico ex, ovvero colui che sentendosi respinto, può  mirare o al ricostruire la relazione oppure a vendicarsi per l’abbandono dalla persona perseguita;

 

4)    il predatore:  il molestatore; colui che mira esclusivamente ad avere rapporti sessuali con la vittima pedinandola e spaventandola.

 

Per quanto concerne la normativa, il reato di atti persecutori è regolato dall’articolo 612 bis del Codice Penale il quale recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio del 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata […]”.

In questi casi, l’intervento di un professionista diviene una priorità.

 

Le attività investigative svolte personalmente dalla mia agenzia investigativa, rappresentano un ottimo contributo all’azione delle forze dell’ordine, in quanto sono finalizzate a raccogliere quanti più elementi di prova possibili, descritti su di una relazione scritta ricca di fatti e fotogrammi , per configurare in sede giudiziaria il reato a procedere così all’identificazione dell’autore di atti persecutori.

 

 

 

Simone Angelozzi - Investigatore Privato


Simone Angelozzi

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